PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO. CIG 93428782D4

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in formato elettronico. CIG 93428782D4

Soggetto aggiudicatore:
Fondo Banche Assicurazioni


Tipologia di gara:
Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia


Criterio di valutazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa


Modalità di espletamento della gara:
Telematica


Importo complessivo a base d'asta:
€ 138.000,00


Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze e iva, soggetto a ribasso:
€ 7,50


CIG:
93428782D4


Stato:
Aggiudicata


Centro di costo:
Direzione


Aggiudicatario:
EDENRED ITALIA SRL


Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:
€ 7,125


Data aggiudicazione:
15/11/2022 00:00


Data pubblicazione:
28/07/2022 13:00


Termine ultimo per la presentazione di quesiti:
31/08/2022 13:00


Data scadenza:
09/09/2022 13:00


Numero invitati:
2


Documentazione gara:

Determina a contrarre (28 luglio 2022 13:00:00)
Lettera di invito (28 luglio 2022 13:00:00)
Allegato A - Capitolato (28 luglio 2022 13:00:00)
Allegato B - Schema di contratto (28 luglio 2022 13:00:00)
Determina di rettifica (28 luglio 2022 13:00:00)
Determina di proroga (01 agosto 2022 9:40:00)


Documentazione amministrativa richiesta:

Allegato 1 - Istanza di partecipazione (Fac-simile o modulo da compilare)
Allegato 2 - DGUE (Fac-simile o modulo da compilare)
Allegato 3 - Dichiarazioni integrative (Fac-simile o modulo da compilare)
Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
PASSOE
Documento di identità
Eventuale procura attestante i poteri di firma
Eventuali documenti integrativi
Capitolato (Fac-simile o modulo da compilare)


Documentazione Offerta Tecnica:

Relazione tecnica dei servizi offerti
Eventuali documenti integrativi


Documentazione Offerta Economica:

Allegato 4 - Schema offerta economica (Fac-simile o modulo da compilare)
Eventuali documenti integrativi


PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 50/2016:
Nome Data Pubblicazione Categoria
Provvedimento ammessi esclusi 30/09/2022 16:06 Altri Documenti
Determina di aggiudicazione 20/10/2022 15:03 Atti di aggiudicazione
CV Banchetti 28/09/2022 10:45 Curriculum commissari
CV Graziano 28/09/2022 10:45 Curriculum commissari
CV Barella 28/09/2022 10:46 Curriculum commissari
Provvedimento di nomina commissione di gara 28/09/2022 10:43 Determina di nomina della commissione di gara


ELENCO CHIARIMENTI:

Chiarimento n. 1

Domanda: Buongiorno, la scrivente ha ricevuto in data28/7 l’invito a partecipare alla procedura di gara, con scadenza presentazione dell’offerta prevista per il giorno 12/08/2022 ore 13.00. Data la peculiarità del periodo estivo e di tutte le criticità che esso comporta in termini organizzativi e gestionali, e considerando anche l’entrata in vigore della nuova normativa nel settore merceologico di riferimento (art.26 bis della Legge n. 91 del 15 luglio 2022) che ha apportato rilevanti e significative modifiche all’art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016, al fine di consentire alla nostra Società di partecipare alla stessa, formulando un'offerta quanto più possibile aderente alle vostre esigenze, si chiede cortesemente di accordarci un posticipo dei termini per la presentazione dell'offerta intorno alla metà di settembre. Confidando in una vostra positiva risposta, porgiamo cordiali saluti. 
Risposta: Si prega di prendere visione della Determina di proroga pubblicata in data odierna sul presente portale.
Domanda del: 01/08/2022 aggiornata il 01/08/2022

Chiarimento n. 2

Domanda: Si segnala che il Passoe non è al momento richiedibile, il sistema restituisce il messaggio "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". Restiamo in attesa del perfezionamento della procedura. Grazie e cordiali saluti
Risposta: Il CIG è stato perfezionato. E' possibile svolgere le operatività richieste.
Domanda del: 02/08/2022 aggiornata il 02/08/2022

Chiarimento n. 3

Domanda: 1. Si chiede di indicare l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto; 2. Si chiede di indicare l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità (anche se a carico della ditta aggiudicataria) nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara; 3. Con riferimento all’ART. 16 della Bozza di contratto, pag 13 che prevede per l’aggiudicatario la nomina a Responsabile esterno del Trattamento dati personali, con la presente vi segnaliamo quanto segue: Evidenziamo che XXX si configura come un autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari” intendendosi per titolare “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Pertanto, XXX non può considerarsi un responsabile del trattamento, definito come “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” in quanto: - non effettua, nell’erogazione dei propri servizi, un’attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente; - nell’ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini dell’erogazione del proprio servizio; - non esegue trattamenti su commissione; - nell’elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito; - i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente; - ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente. In considerazione di quanto sopra, vi chiediamo di voler dispensare dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento la scrivente XXX in quanto già qualificata come Titolare dei Dati. 4. Con riferimento ai termini di pagamento agli esercizi convenzionati si chiede di precisare la sussistenza di termini “minimi” di pagamento che tengano conto dei normali tempi di pagamento bancario e successivo accredito al beneficiario e pertanto si chiede conferma che non saranno ritenute valide offerte recanti tempi di pagamento pari a 0 giorni o frazioni di essi. 5. Con riferimento alla presentazione del PASSOE, si chiede cortesemente di voler confermare che la documentazione da produrre su portale ANAC in merito ai requisiti da dichiarare per partecipare alla procedura di gara, sarà richiesta dalla vostra stazione appaltante soltanto all’aggiudicatario e che in questa fase, è necessario presentare il solo PASSOE, senza caricamento di documenti a comprova. 
Risposta: 1. Si chiarisce che non sono previsti oneri a carico dell'aggiudicatario per costi di segreteria.
2. Si chiarisce che non vi sono oneri di pubblicità, né spese di pubblicazione degli esiti di gara, a carico dell'aggiudicatario.
3. No, non si dispensa. La nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR è stata concepita dalla Stazione Appaltante in ragione del rapporto diretto tra la Stazione Appaltante e l’O.E. il quale viene chiamato all’adempimento di un obbligo contrattuale specifico. Nel caso di specie occorre precisare che nessun rapporto intercorre tra l’O.E. e i lavoratori/beneficiari, il cui diritto all’erogazione del buono pasto è strettamente connesso all’espletamento della prestazione lavorativa. Ne consegue che riteniamo fondata la previsione di Nomina a responsabile Esterno del Trattamento di cui all’art. 16 dello schema di Contratto, in quanto è la Stazione Appaltante che fornisce i dati dei beneficiari. Diversa è l’eventuale ipotesi in cui – per una scelta individuale ed eventuale – i lavoratori beneficiari decidano di accedere direttamente ai servizi offerti dall’O.E. per il tramite di registrazioni ad applicativi o piattaforme: in questo caso, ovviamente, l’O.E. rivestirà il ruolo di Titolare del Trattamento e, in quanto tale, tratterà i dati personali in autonomia ai fini dell’erogazione dei propri servizi come del resto specificato nell’atto di nomina predisposto dalla Stazione Appaltante.
4. Si conferma che non sono previsti termini "minimi" di pagamento agli esercizi convenzionati. Si conferma, altresì, che i tempi di pagamento devono essere indicati in numero di giorni (e non frazioni di giorno) e che non saranno ritenute valide offerte recanti tempi di pagamento pari a zero giorni.
5. Si conferma che, nella fase di presentazione delle offerte, è sufficiente generare il Passoe, senza caricamento della documentazione, che dovrà essere prodotta dall’aggiudicatario in sede di verifica dei requisiti.
Domanda del: 26/08/2022 aggiornata il 26/08/2022

Chiarimento n. 4

Domanda: Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti: - Si chiede di conoscere l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), spese di bollo e registrazione contratto; - Si chiede di conoscere l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità (anche se a carico della ditta aggiudicata) nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti di gara; - Con riferimento all’articolo 17.2, sub-criterio 3 (pag. 32 della Lettera di Invito) si chiede di confermare che il numero minimo dei locali convenzionati/da convenzionare sia 10 e non 6 come indicato. - Si segnala che fra la documentazione di gara manca la bozza dell’atto di Nomina Responsabile Trattamento dati citato all’articolo 16 della bozza di contratto. - In merito a quanto indicato all’art. 4 pag. 8 del capitolato e all’art. 16 dello schema di contratto e con specifico riferimento alla nomina ex art. 28 del GDPR si comunica che, in caso di aggiudicazione, sussisterebbero i presupposti, per le motivazioni che in allegato si rappresentano, affinché la scrivente possa configurarsi come autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei “Beneficiari” (interessati al trattamento). Si chiede quindi conferma dell'accettazione della posizione proposta dalla scrivente - Si chiede conferma che il penultimo capoverso dell’art. 5 pag. 9 del capitolato “Il Fornitore si obbliga ad applicare il ribasso offerto sul valore nominale del buono pasto in misura non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti convenzionati” sia da intendersi un refuso poiché, come da voi segnalato nella determina di gara, l’art. 144 comma 6 lettera a) è stato recentemente sostituito come segue: lettera a), le parole: “in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono soppresse; - Con riferimento all’art. 4 del Capitolato al paragrafo in cui si chiede di fornire prova di esistenza della rete mediante invio di copia del contratto di convenzionamento sottoscritto con gli esercenti contenete le prescrizioni previste dall’articolo 144 e che tutte le modifiche delle condizioni devono essere sottoscritte fra le parti esclusivamente in forma scritta, si rappresenta che la Scrivente è in possesso di contratti di convenzionamento ma non necessariamente riportanti le condizioni offerte per la presente gara. Si chiede pertanto che venga accettata come prova di applicazione delle condizioni offerte la comunicazione di applicazione di condizioni migliorative trasmesse all’esercente, senza che lo stessa debba fornirne formale accettazione scritta. L’eventuale ulteriore comprova di applicazione delle condizioni di commissione agli esercenti offerte in gara potrà essere dimostrata mediante esibizione di copia delle fatture emesse in corso di esecuzione del servizio. Si chiede conferma di accettazione di quanto proposto.
Risposta: 1. Si chiarisce che non sono previsti oneri a carico dell'aggiudicatario per costi di segreteria.
2. Si chiarisce che non vi sono oneri di pubblicità, né spese di pubblicazione degli esiti di gara, a carico dell'aggiudicatario.
3. Si conferma.
4. L’atto di Nomina a responsabile esterno del trattamento è reso disponibile solamente all’Aggiudicatario del servizio poiché trattasi di atto contenente impartizioni di istruzioni e/o misure di sicurezza che, per ovvi motivi, non sono ostensibili se non alla parte contrattuale.
5. No, non si conferma. La nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR è stata concepita dalla Stazione Appaltante in ragione del rapporto diretto tra la Stazione Appaltante e l’O.E. il quale viene chiamato all’adempimento di un obbligo contrattuale specifico. Nel caso di specie occorre precisare che nessun rapporto intercorre tra l’O.E. e i lavoratori/beneficiari, il cui diritto all’erogazione del buono pasto è strettamente connesso all’espletamento della prestazione lavorativa. Ne consegue che riteniamo fondata la previsione di Nomina a responsabile Esterno del Trattamento di cui all’art. 16 dello schema di Contratto, in quanto è la Stazione Appaltante che fornisce i dati dei beneficiari. Diversa è l’eventuale ipotesi in cui – per una scelta individuale ed eventuale – i lavoratori beneficiari decidano di accedere direttamente ai servizi offerti dall’O.E. per il tramite di registrazioni ad applicativi o piattaforme: in questo caso, ovviamente, l’O.E. rivestirà il ruolo di Titolare del Trattamento e in quanto tale tratterà i dati personali in autonomia ai fini dell’erogazione dei propri servizi come del resto specificato nell’atto di nomina predisposto dalla Stazione Appaltante.
6. Si conferma.
7. L'articolo 4 del Capitolato, rubricato "Modalità di esecuzione delle prestazioni", contiene prescrizioni che attengono alla fase esecutiva dell'appalto. Lo stesso articolo consente al Fondo Banche e Assicurazioni di verificare la qualità e le caratteristiche del servizio mediante alcune modalità esemplificative di accertamento, fermo restando che è nella disponibilità della Stazione appaltante procedere a tali verifiche richiedendo e valutando ogni mezzo di prova (dunque anche ulteriori rispetto a quelli elencati in capitolato) ritenuto idoneo a svolgere i predetti controlli.
Domanda del: 26/08/2022 aggiornata il 26/08/2022

Chiarimento n. 5

Domanda: In merito a quanto indicato all’art. 4 pag. 8 del capitolato e all’art. 16 dello schema di contratto e con specifico riferimento alla nomina ex art. 28 del GDPR si comunica che, in caso di aggiudicazione, sussisterebbero i presupposti, per le motivazioni che di seguito si rappresentano, affinché la scrivente possa configurarsi come autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei “Beneficiari” (interessati al trattamento). Si chiede quindi conferma dell'accettazione della posizione proposta dalla scrivente. Con la presente siamo a precisare che la scrivente Società tratta i dati personali dei Beneficiari dei Servizi (utenti finali), in conformità al contratto stipulato con l’azienda cliente, in qualità di titolare autonomo del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7 e 24, c. 1°, Regolamento EU, n° 679/2016 ("GDPR"). L’informativa resa agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 GDPR è allegata anche alla presente comunicazione. Riportiamo di seguito le motivazioni che confermano la posizione di autonomo titolare la scrivente Società: - la finalità principale del trattamento dei dati degli utilizzatori/beneficiari dei servizi, indicata nell’informativa allegata, è la seguente: “per fornire i servizi, di cui è beneficiario, in esecuzione degli obblighi contrattuali tra la scrivente Società ed il Suo datore di lavoro ovvero altro soggetto giuridico promotore del servizio”. La finalità di trattamento consiste, quindi, nella necessità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti tra la scrivente Società e il Cliente per l’erogazione del servizio di cui l’interessato è beneficiario (quindi, parte stessa del contratto, almeno in senso sostanziale). A nostro avviso, si tratta di finalità diverse da quelle connesse al trattamento dei personali dati che trova origine nel rapporto di lavoro. - la scrivente Società effettua un’attività che il cliente non può svolgere e/o gestire al proprio interno; - il buono pasto è titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c. e la scrivente Società è quindi tenuta ad applicare, in via autonoma e diretta, la normativa di settore; - il buono pasto, inoltre, è un titolo strettamente personale, non cedibile, né commercializzabile o convertibile in denaro e deve essere sottoscritto al momento della spendita. Tale titolo consente al portatore di esercitare il proprio diritto presso gli esercenti affiliati con la scrivente Società, con la conseguenza che l'utilizzatore si rivolge direttamente a quest'ultima per far valere i propri diritti verso gli esercenti; - le finalità del trattamento dei dati sono decise dalla scrivente Società nell’ambito dell’autonoma organizzazione del servizio; - i dati personali vengono inseriti nella Piattaforma web dedicata direttamente dai beneficiari/dipendenti (ai quali vengono fornite dalla scrivente Società le credenziali di accesso), con la conseguenza che la scrivente Società raccoglie tali dati in modo autonomo (ad eccezione del primo elenco che viene inviato all’avvio del servizio); - la scrivente Società assume autonomamente tutte le decisioni (sulla base della valutazione dei rischi svolta internamente) anche con riferimento alla definizione delle misure tecniche ed organizzative da adottare in ragione dei rischi che il trattamento potrebbe far correre ai diritti e alle libertà delle persone fisiche. Sempre la scrivente Società, in qualità di titolare, stabilisce le modalità e il motivo della raccolta dati, nonché, in concreto, quali dati sono raccolti, elaborati e chi ne ha accesso. - il cliente si limita a comunicare ai Beneficiari che i loro dati verranno forniti alla scrivente Società, la quale li tratterà, in qualità di titolare autonomo, per le finalità oggetto del contratto (fornitura per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico) e che l’informativa è sempre accessibile sul nostro sito aziendale, in modo tale che la stessa possa essere fornita dalla scrivente Società ai soggetti interessati ai sensi degli articoli 13 e 14, GDPR; - l'informativa è comunque comunicata agli interessati al momento della registrazione al Portale dedicato. Oltre a quanto sopra espresso, ci corre l’obbligo di precisare ancora quanto segue: - la scrivente Società determina le finalità del trattamento, e i relativi mezzi per conseguirle, con un grado di incidenza e precisione tale da soddisfare quel criterio di cd. “level of influence” previsto dai Garanti Europei per determinare la qualifica di titolare del trattamento (cfr. Article 29 Working Party, Opinion 1/2010, p. 13, come emendate dalle “Guidelines n. 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR Version 1.0” adottate il 2 settembre 2020). In caso contrario, si potrebbero pregiudicare non solo i diritti degli utilizzatori finali, ma anche il mercato di riferimento. - Anche le citate ultime Linee Guida EDPB del 2020 si incentrano sui due concetti di funzionalità (il ruolo privacy è da intendersi come relativo ad una specifica attività di trattamento svolta, non in via generalizzata) e di autonomia, nel senso di indipendenza da concetti di titolarità derivanti da altre aree giuridiche o normative concorrenti (diritto civile, proprietà intellettuale, concorrenza, bancario e assicurativo, ecc.). I concetti sono correlati ad un'altra precisazione fornita dall’EDPB, che ha utilmente chiarito ancora una volta che la prestazione / fornitura di servizi non comporta automaticamente l’attribuzione al fornitore del ruolo di responsabile. Il punto era già espresso sia nelle Linee Guida del WP 29 del 2010, sia in quelle emesse nel 2014 dall’ICO (il Garante Privacy in UK); va da sé che non si deve incorrere nell’errore dell’automatica allegazione di un contratto di nomina ai sensi dell’art.28 GDPR per la regolamentazione dei trattamenti privacy nell’ambito di un rapporto di fornitura. Sulla base della natura e delle caratteristiche tipiche dell’attività imprenditoriale svolta - in conformità agli accordi contrattuali con i propri clienti ed alle previsioni normative di settore - non si vede perché un determinato soggetto (appaltatore/mandatario/fornitore) debba essere considerato come responsabile, per il semplice fatto che, nell’esecuzione del rapporto contrattuale sottostante, effettui attività per conto del committente, se di fatto determina autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali ricevuti dal proprio cliente, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati adeguato al rischio. In ogni caso, è lo stesso art. 28 GDPR a prevedere che il soggetto comunque nominato responsabile del trattamento che determina di fatto le finalità e i mezzi del trattamento sia considerato titolare del trattamento in questione. Il nostro Ufficio Compliance GDPR rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Risposta: No, non si conferma. La nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR è stata concepita dalla Stazione Appaltante in ragione del rapporto diretto tra la Stazione Appaltante e l’O.E. il quale viene chiamato all’adempimento di un obbligo contrattuale specifico. Nel caso di specie occorre precisare che nessun rapporto intercorre tra l’O.E. e i lavoratori/beneficiari, il cui diritto all’erogazione del buono pasto è strettamente connesso all’espletamento della prestazione lavorativa. Ne consegue che riteniamo fondata la previsione di Nomina a responsabile Esterno del Trattamento di cui all’art. 16 dello schema di Contratto, in quanto è la Stazione Appaltante che fornisce i dati dei beneficiari. Diversa è l’eventuale ipotesi in cui – per una scelta individuale ed eventuale – i lavoratori beneficiari decidano di accedere direttamente ai servizi offerti dall’O.E. per il tramite di registrazioni ad applicativi o piattaforme: in questo caso, ovviamente, l’O.E. rivestirà il ruolo di Titolare del Trattamento e in quanto tale tratterà i dati personali in autonomia ai fini dell’erogazione dei propri servizi come del resto specificato nell’atto di nomina predisposto dalla Stazione Appaltante.
Domanda del: 26/08/2022 aggiornata il 26/08/2022

Chiarimento n. 6

Domanda: Buonasera, con riferimento alla bozza di contratto, la scrivente XXX chiede le seguenti modifiche in caso di affidamento della procedura: - All’art. 6, penultimo capoverso, viene disposto che il fondo ha la facoltà di sospendere i pagamenti in caso di inadempimenti da parte di XXX e sino al loro perdurare: se possibile, ne chiediamo l’eliminazione; - Art. 7 penali proponiamo la seguente modifica del punto 2 e 3 in un unico punto: “XXX garantisce alla SA, in seguito alla segnalazione da parte di quest’ultima di eventuali casistiche che non permettano l’utilizzo del servizio del buono pasto, un nuovo convenzionamento entro 15 giorni successivi alla comunicazione via Pec, con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali”. - Art. 8, il fondo si riserva di recedere liberamente e unilateralmente con un preavviso di (soli) 10 giorni solari: se possibile, chiediamo un preavviso più congruo, ad esempio di 30 giorni solari; - Art. 10, tra le cause di risoluzione immediata del contratto c’è il mancato adempimento di richieste avanzate dal Fondo, entro 3 giorni: riteniamo un impegno assumibile, se non altro perché dipende dalle richieste. Proponiamo 15; - Art. 10, penultimo capoverso, si dispone che: “La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove necessario, ad escutere la cauzione.”: Proponiamo di riformulare come segue: “ Resta fermo il diritto del Fondo al risarcimento dei danni nonché ad ogni altra azione, sia civile che penale, a tutela dei propri diritti.”; - All’art. 21 viene disposto che eventuali “riserve” sulle controprestazioni del Fondo, pertanto anche pagamenti, devono essere formalizzati entro 5 giorni “e, in ogni caso, ai sensi del DM n. 49/18, devono essere iscritte sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. Le riserve non espressamente confermate sulla contabilità successiva o sul conto finale si intendono abbandonate.”: proponiamo come termine entro 30 giorni. 
Risposta: Si conferma l’impianto contrattuale proposto e si rigettano le richieste di rinegoziazione avanzate.
In ogni caso si specifica che la Committente opererà, in corso di esecuzione, una interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art 1366 c.c., tenendo in considerazione, di volta in volta, le specifiche circostanze verificatesi.

 Domanda del: 01/09/2022 aggiornata il 01/09/2022


Allegati:

determina a contrarre
lettera di invito
allegato a capitolato
allegato b schema di contratto
determina di rettifica
determina di proroga
provvedimento ammessi esclusi
determina di aggiudicazione
cv banchetti
cv graziano
cv barella
provvedimento di nomina commissione di gara
capitolato
allegato 3 dichiarazioni integrative
allegato 2 dgue
allegato 1 istanza di partecipazione
allegato 4 schema offerta economica
Amministrazione Trasparente

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